ROMA - Sulle questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale, la Corte costituzionale ritiene «non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».
LA CORTE - «In attesa di un indispensabile intervento del legislatore - si legge in una nota -, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente».
ROMA – Ancora arbitro protagonista in Serie A. Nel corso di Roma-Genoa, valevole per la 24ª giornata del massimo campionato, il signor Rosario Abisso annulla, dopo la consultazione del...
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