Ripopolamento dei piccoli comuni: si può fare qualcosa?

ROMA – Secondo l’articolo 1, comma 2 della legge 158/2017, per «…piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti…».

Con detta legge, lo Stato si è proposto di promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di tutelarne e valorizzarne espressamente il patrimonio ambientale, paesaggistico, rurale, storico, culturale e architettonico ma, si immagina, anche un patrimonio fatto di tradizioni, costumi e dialetti (o vernacoli), con quest’ultimi che nel nostro Paese differiscono per pronuncia, lessico e sintassi non solo da regione a regione, ma anche all’interno della stessa regione, e costituiscono indubbiamente un preziosissimo patrimonio culturale immateriale.

Il legislatore attraverso l’evocato intervento normativo dimostra, altresì, di avere ben presente che l’equilibrio demografico del Paese passa anche attraverso iniziative volte a favorire la residenza nei piccoli comuni e che l’insediamento in tali comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico; consequenzialmente, prevede un insieme di diversificate e convenienti misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, valutate come efficaci per arginare lo spopolamento demografico che, accompagnato alla generale denatalità e al collegato invecchiamento della popolazione, finisce per causare negli stessi comuni oltre che la rarefazione delle opportunità di lavoro pure un diradamento dell’offerta di servizi essenziali, quali la sanità, l’istruzione e la mobilità collettiva, solo per citarne alcuni.

Ma c’è un però!

Nel nostro Paese i piccoli comuni, disseminati in particolare lungo la dorsale appenninica e sull’arco prealpino, sono più di 5.500, rappresentano circa il 70% del totale dei comuni, vi risiede attualmente il 17% della popolazione, ossia approssimativamente 10 milioni di persone, e coprono pressappoco il 55% del territorio nazionale (n.d.r.).

Si comprende, allora, che l’attuazione delle misure previste dalla ricordata legge richiederebbe risorse importanti, che obiettivamente non trovano corrispondenza negli esiguissimi stanziamenti di cui è stato dotato il “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”, istituito dall’articolo 3 della stessa.

A fronte di tali stanziamenti, infatti, nonostante i rinvii a normative di settore che prevedono la possibilità di accedere a finanziamenti, le finalità perseguite dal legislatore appaiono come una ricercata enunciazione di buoni e coerenti intendimenti.

Emblematica, in tal senso, la previsione di cui all’articolo 16 della legge in esame, rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”, a tenore del quale, fermi restando gli stanziamenti di cui prima relativi al Fondo, «…le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La legge prevede un ruolo attivo di numerosi soggetti istituzionali, evidentemente allo scopo di favorirne una sinergica convergenza, e tra questi naturalmente delle regioni che, nell’ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge stessa possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti (art. 1, co. 8).

Si è mosso in coerenza con tale previsione normativa il consigliere regionale del Lazio Marco Colarossi, presentando una proposta di legge intitolata «Misure di sostegno e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o smart working ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Lazio».

Sentiamolo al riguardo.

 

Il tema delle risorse economiche necessarie per effettuare una serie di articolati, diversificati e, sotto vari aspetti, anche complessi interventi volti a ripopolare i piccoli comuni della Regione Lazio – afferma il consigliere Colarossi – è sicuramente centrale e pensare di poter assicurare gli interventi stessi attingendo alle sole risorse regionali ritengo sia una possibilità oggettivamente remota. Così come credo sia altrettanto essenziale e strategico coordinare le diverse fasi in cui si declina la realizzazione di tali interventi, che presuppongono certamente un’analisi del contesto territoriale, economico, sociale, storico-culturale, paesaggistico e ambientale di riferimento, la definizione delle priorità e delle diverse misure nonché un cronoprogramma procedurale inerente, ma anche, naturalmente, una forma di collaborazione/cooperazione tra le istituzioni e gli enti coinvolti, sulla base di una visione complessiva e un insieme coordinato di azioni secondo una logica di complementarità e funzionalità reciproca.”.

In armonia con la normativa statale di riferimento – prosegue il consigliere Colarossi – nella proposta di legge presentata si individua nello smart working uno strumento ulteriore per favorire il ripopolamento dei piccoli comuni del Lazio e lo si fa sulla scorta di numerosi studi e pubblicazioni scientifiche a cura di autorevoli autori, come Francesco Maria Spanò, che hanno approfondito il legame esistente fra lavoro agile e ripopolamento dei piccoli borghi. In particolare, tali documenti rilevano come la pandemia ha favorito questo processo, come molti lavoratori in regime di smart working hanno scelto e apprezzato il lavoro svolto nel proprio comune natale, contribuendo a una oggettiva rivitalizzazione dei piccoli centri. Siffatta “inversione di tendenza” ritengo che non solo debba essere colta, ma anche resa strutturale, ed è proprio questa la finalità che si intende perseguire con la proposta di legge presentata.”.

Relativamente a tale proposta di legge – conclude il consigliere Colarossi – ritengo sia opportuno apportare delle modifiche al testo originario. Mi riferisco, in specie, all’individuazione di una fase di sperimentazione che circoscriva l’applicazione degli interventi previsti all’ambito territoriale di una unione di piccoli comuni per ciascuna delle province del Lazio. In tal modo, trattandosi di comuni che già esercitano congiuntamente una pluralità di funzioni e/o di servizi, si realizzerebbero gli interventi stessi in modo integrato e coordinato, con la possibilità di “coprire”, in termini di infrastrutture e servizi, l’intera area territoriale interessata, anche attraverso la concentrazione e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse economiche. Una sorta di “progetto pilota” su base provinciale, dunque, che permetterebbe di verificare l’efficacia delle azioni realizzate, così eventualmente da poterle riproporre in caso di successo in altri contesti territoriali. Sarà essenziale, in tale ottica, declinare la previsione di spesa complessiva tra le diverse linee di intervento, definendone oneri, progressione temporale e relative fonti di copertura, a valere sulle risorse regionali stanziate in un fondo (di parte capitale e corrente) specificatamente istituito e su programmi che attivino risorse europee e nazionali.”.