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ACCADDE OGGI: 44 anni fa la Legge Basaglia chiudeva i manicomi

ACCADDE OGGI: 44 anni fa la Legge Basaglia chiudeva i manicomi

Estensore materiale della legge fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini

di Alessia Salmoni

ROMA – Oggi, 13 maggio, si celebrano i 44 anni dall’entrata in vigore della Legge Basaglia, che di fatto ha messo fine alla presenza dei così detti “manicomi” in Italia.

Alla legge è associato comunemente il nome di Franco Basaglia, lo psichiatra e promotore della riforma psichiatrica in Italia. Estensore materiale della legge fu, però, lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini.

LA STORIA – Inizialmente era previsto che si tenesse un referendum per l'abrogazione degli articoli essenziali della precedente legge n. 36/1904 e, successivamente, si approvasse la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. In seguito, al fine di evitare il referendum, si stralciarono alcuni articoli da questa per formare la legge 13 maggio 1978, n. 180, la quale fu approvata il 13 maggio 1978, evitando così il referendum.

In quest'ultima legge (la n. 180) confluivano gli articoli riguardanti il trattamento sanitario obbligatorio e l'abrogazione degli articoli principali della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Nonostante critiche e proposte di revisione, le norme della legge n. 180/1978 regolano tuttora l'assistenza psichiatrica in Italia.

PRIMA DELLA LEGGE BASAGLIA – La legge 14 febbraio 1904, n. 36 prevedeva dei limiti meno stringenti per l'ammissione dei malati di mente nei manicomi. In teoria, per il ricovero erano necessari sia un certificato medico sia un atto di notorietà, ma nella pratica quasi sempre si procedeva con la procedura urgente (che questa legge consentiva).

Tale procedura, in sostanza, prevedeva solo la presentazione di un certificato medico. Una differenza sostanziale era data dagli articoli 3 e 4. L'articolo 3 prevedeva che, perché il malato fosse dimesso, l'ultima parola spettasse al direttore, ma gli interessati potevano presentare reclamo e chiedere al giudice una perizia.

L'articolo 4, invece, prevedeva che il direttore avesse "la piena autorità" all'interno del manicomio. Inoltre la legge non garantiva ai degenti la possibilità di comunicare con chicchessia; la facoltà di comunicare con persone esterne (ad esempio, parenti o amici) poteva essere concessa dal direttore a sua discrezione.

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