Strumenti di controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche

ROMA – I due strumenti tipici per il monitoraggio delle leggi e la valutazione degli effetti che ne discendono e attraverso cui un’assemblea legislativa può esercitare la funzione di controllo sull’attività dell’organo esecutivo sono le “clausole valutative” e le “missioni valutative”.

Le clausole valutative, secondo le definizioni ordinarie, sono disposizioni normative che individuano le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali, i soggetti preposti alla produzione di tali informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, l’eventuale previsione di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio/controllo e valutazione. Diversamente detto, attraverso tale strumento si dettano sostanzialmente i tempi e le modalità attraverso cui le funzioni di monitoraggio/controllo e valutazione devono essere compiute, indicando gli oneri informativi, in termini di raccolta, elaborazione e comunicazione di informazioni, posti a carico dei soggetti attuatori delle politiche pubbliche.

Le missioni valutative, invece, sono ricerche, attività conoscitive di approfondimento dirette ad analizzare l’attuazione e i risultati di specifici aspetti di una legge, compresi sopraggiunti o imprevisti che, laddove presente, la clausola valutativa non abbia contemplato. Tali attività comportano quindi la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati e informazioni, per la cui realizzazione vengono coinvolti normalmente enti di ricerca o università ossia soggetti in grado di compierle in modo imparziale e indipendente.

La clausola valutativa, attraverso la verifica dell’attuazione delle leggi approvate e la rilevazione degli effetti – discendenti e indipendenti, diretti e indiretti, voluti e accidentali – delle stesse, è rivelatrice anche dell’eventuale esigenza di dover ricalibrare, attraverso degli aggiustamenti, l’intervento legislativo. Ma affinché la clausola valutativa possa compiutamente assolvere alla sua missione, deve contenere alcuni elementi necessari, a partire dalla chiarezza, precisione e declinazione del contenuto delle domande di valutazione volte a sondare l’effettiva capacità della policy di impattare sul fenomeno oggetto dell’intervento legislativo.

Relativamente all’inserimento della clausola, tuttavia, occorre preventivamente interrogarsi su una serie di questioni. Anzitutto sulla sua reale necessità e/o possibilità di generare informazioni pertinenti e di qualità, che possano effettivamente incidere nel processo di implementazione della politica attivata. In merito all’esigenza della clausola valutativa, risulta di tutta evidenza come introdurre la stessa in una legge “spot”, i cui effetti (attesi) siano solo o prevalentemente di natura propagandistica, o in una in cui per il policy maker è tutto sufficientemente chiaro, risulterebbe un’attività inutile oltre che dispendiosa in ragione dei costi da sostenere, sia dal lato dei soggetti attuatori della legge, chiamati a fornire informazioni/dati/documenti richiesti dalla clausola, sia dal lato dell’assemblea legislativa che, destinataria di tali elementi, deve svolgere le connesse attività di monitoraggio e valutazione.

Relativamente a quest’ultime attività poi, tenuto conto della loro oggettiva complessità e difficoltà che deriva dall’interdisciplinarietà e dall’integrazione funzionale delle attività stesse, l’onere finanziario è destinato ad aumentare in quanto normalmente ci si avvale di soggetti esterni qualificati (liberi professionisti, università e altri enti pubblici o privati).