“Caso Bova”: privacy ancora una volta “al tappeto”!
ROMA – Il recente caso di Raul Bova, con la diffusione illecita, in quanto non autorizzata dall’interessato, su un canale Youtube di messaggi audio inviati dall’attore a una giovane modella attraverso il telefono cellulare, porta prepotentemente alla luce – oltre alle prevedibili conseguenze giudiziarie a seguito dell’apertura di un procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – il tema sempre attualissimo della tutela della privacy e dunque dei dati personali (informazioni di qualunque genere) riguardanti persone fisiche identificate o identificabili (interessati).
I contenuti illecitamente diffusi sono divenuti, anche per la notorietà dei personaggi coinvolti, immediatamente virali e incontrollati, trovando nel web, e nell’arena delle piattaforme social in particolare, l’ambiente virtuale ideale per commentarli e assicurarne la massima diffusione e amplificazione.
Ora al di là delle possibili ipotesi di reato, di rilevante gravità, configurabili e perseguibili a carico degli autori della ricordata violazione (diffamazione aggravata, estorsione, illecita comunicazione e diffusione di dati personali) e dell’opportunità per le persone offese di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, eventualmente patiti, è indubbiamente la lesione alla reputazione personale, all’immagine, al nome, alla dignità e all’onore di quest’ultime (sicuramente l’attore e la sua (ex?!) compagna, madre di due sue figlie), causata da una non ricercata e non voluta esposizione mediatica, certamente sproporzionata e da verificare in che misura diffamante e disonorante, che fa maggiormente riflettere.
Ma fa anche comprendere quanto elevata sia, nell’era digitale, in una società sempre più caratterizzata dalla digitalizzazione delle relazioni, l’esposizione a rischi del diritto alla riservatezza, della sfera intima del singolo individuo.
È questa la società in cui il diritto di “fare informazione”, di “fare notizia” è diretto a sbattere tutto in prima pagina, a soddisfare l’ossessiva curiosità della massa, a suscitare scalpore e stupore nei destinatari potenziali dell’informazione e della notizia, anche ricorrendo a metodi e stili talvolta effettistici e scandalistici, altre volte romanzati, in cui chiunque si sente legittimato a commentare e giudicare la vita degli altri.
E, in questa situazione, il diritto alla riservatezza degli interessati viene completamente sacrificato in nome dell’obiettivo, per molti operatori dell’informazione irrinunciabile, di entrare nell’altrui vita, “trapassando” senza particolari scrupoli e remore la loro privacy attraverso il buco di una serratura misurato, in questo caso, dalle dimensioni del display dello strumento utilizzato per navigare in internet.
Giornali, schermi televisivi, siti e canali web producono una spettacolarizzazione gossippara delle vicende personali, pur di appagare la sete incontrollabile di notizie, soprattutto di quelle più pruriginose, con le persone coinvolte che finiscono ineluttabilmente nel tritacarne.
Va detto comunque che il caso Bova, a seguito di reclamo presentato dall’attore, ha determinato un tempestivo intervento del Garante per la protezione dei dati personali che, a tutela del medesimo e della sua compagna, ha emanato un apposito provvedimento (Provvedimento 4 agosto 2025, n. 467) contenente l’avvertimento che l’eventuale ulteriore diffusione dei ricordati messaggi audio e di contenuti estratti da conversazioni private possa verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della normativa europea (reg. UE 2016/679) e nazionale (d.lgs. 196/2003) in materia di tutela dei dati personali, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste.
Quella del ricorso al Garante privacy attraverso l’invio di un reclamo individuale, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale del medesimo, è ovviamente un’opportunità che l’ordinamento europeo e nazionale prevede per chiunque ritenga di aver subito una violazione dei propri dati personali e, normalmente, l’intervento del Garante è immediato, attraverso l’adozione, al sussistere delle relative condizioni, di misure dirette a rimuovere o a bloccare la diffusione dei contenuti segnalati.
In tal senso, il caso Bova è una dimostrazione concreta di come il diritto alla protezione dei dati personali possa trovare un’effettiva tutela, sia pure dopo essere finito “al tappeto” sotto i biechi colpi sferrati da chi interpreta le ricordate logiche mediatiche. E tale tutela sarà ancora più piena se, all’esito di accertate responsabilità, seguissero delle sanzioni davvero esemplari a carico di chi quei colpi li ha assestati.


