Riflessioni solleticate dal “Caso Garlasco”

ROMA – Il “Caso Garlasco” sta fornendo una significativa rassegna, come peraltro già capitato con altri casi anch’essi di grande rilevanza mediatica, di ex appartenenti alle Forze armate e alle Forze dell’ordine chiamati a svolgere incarichi professionali dalle parti interessate.

Tali incarichi, concernono la valutazione di specifici e nella fattispecie anche tecnicamente complessi elementi (rilievi, reperti, ecc.) attraverso i quali, a seguito della riapertura delle indagini, confermare il “quadro probatorio” su cui si basa la sentenza di condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi ovvero ricercare nuovi mezzi di prova per capovolgere il quadro stesso.

È noto che la regola generale che si applica al pubblico dipendente in servizio – sancita da diverse disposizioni normative in assoluta coerenza con il dettato costituzionale, a termini del quale «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione …» (art. 98, p.c., Cost.) – è che non può esercitare un’attività lavorativa autonoma o subordinata alle dipendenze di soggetti privati, a meno che non ricorrono particolari condizioni, stabilite dalla legge, e comunque subordinatamente al previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Nel caso specifico dei militari (tra cui i carabinieri) e degli appartenenti alle Forze dell’ordine, le eccezioni ammesse dall’ordinamento affinché possano essere svolte attività extra-istituzionali presuppongono che le stesse siano: compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio; svolte fuori dell’orario di servizio; effettuate senza carattere di continuità e assiduità (occasionalità e saltuarietà delle prestazioni previste); individuate/definite e circoscritte nel tempo.

Mentre quindi durante il servizio attivo vigono rigorose limitazioni professionali, dopo la cessazione dello stesso gli ex appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze militari riacquisiscono la piena libertà di svolgere attività professionali, sussistendo solo per le pubbliche amministrazioni il divieto, di carattere generale, di conferire incarichi di studio e di consulenza/collaborazione a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che non siano a titolo gratuito. Divieto che per le pubbliche amministrazioni si estende anche al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o a cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati (art. 5, co. 9 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012 – n.d.r.).

Alla luce di quanto prima premesso, ci si domanda se sia eticamente (?!) corretto che persone formatesi gratuitamente a “spese dello Stato” e quindi dei cittadini che vi risiedono, grazie alla partecipazione a costosi corsi di formazione e di perfezionamento professionale – funzionali anche, in termini di agevolazioni, al conseguimento di abilitazioni/titoli professionali o competenze specifiche – grazie alle significative e articolate esperienze maturate sul campo durante gli anni del rapporto di servizio con lo Stato, possano “mettersi sul mercato” svolgendo attività libero-professionali a proprio esclusivo vantaggio/utilità.

Certo, si comprende che tale domanda potrebbe apparire come tendenziosa, diretta a creare un falso convincimento o una illusoria moralizzazione della società e dei costumi, in una fase in cui peraltro non mancano moralizzatori ai vari livelli, ma lontani dal volere assumere tale ruolo, si ritiene che qualche riflessione dovrebbe incoraggiarla.

Ad esempio, considerando che per chi “nasce” libero professionista l’eventuale partecipazione ad attività formative e di perfezionamento, come quelle indicate, comporta un costo da sostenere, anche in termini di tempo sottratto all’attività professionale e quindi di mancato utile.

O ancora, pensando all’eventualità in cui ex appartenenti alle Forze militari e dell’ordine, dopo essersi formati, chiudano prima della scadenza naturale il rapporto di servizio con lo Stato consapevoli che non solo la formazione e l’esperienza maturate, ma anche il prestigio, l’autorevolezza e a volte la notorietà associate al ruolo già ricoperto, facilitino il conferimento di incarichi, la corresponsione di onorari decisamente più remunerativi dello stipendio da pubblico dipendente, ben sapendo comunque che anche il trattamento di quiescenza arriverà.